“ILYDANCE STUDIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
ART. 1 – (Denominazione e Sede)
E’ costituita con sede legale in Monfalcone (GO), in via San Polo, al civico numero 19, l’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale “A.S.D. ILYDANCE STUDIO”, di seguito l’Associazione.
IL consiglio direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in Italia e all’estero.
Le sedi sono adibite all’espletamento delle attività statutarie e al conseguimento dei fini sociali: l’accesso è riservato agli associati, ai soci di associazioni analoghe aderenti al medesimo ente nazionale cui l’associazione intenderà affiliarsi e a tutti i partecipanti che intendano impegnarsi nel sostegno alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.
ART. 2 – (Scopi e Durata)
L’associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, regolata ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 27 dicembre 2000 n.383, che intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di democraticità interna della struttura, di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:
- La promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica a livello dilettantistico delle attività sportive, intese come strumento di sviluppo e di formazione psicofisica dell’uomo, particolarmente della disciplina DANZA SPORTIVA e GINNASTICA;
- L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- L’organizzazione di attività ricreative, ludiche e di tempo libero nei settori della cultura, dello sport, del turismo, della promozione e solidarietà sociale;
- La partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;
- L’organizzazione di corsi, gare, campionati, congressi e festival, nonché l’attuazione di tutte le attività, anche ricreative e culturali, correlate allo scopo sociale;
- L’organizzazione di iniziative e attività culturali, con particolare riferimento alla musica e al ballo intesi come mezzi di tradizione culturale, nonché di aggregazione e di sviluppo della personalità di ciascun individuo;
- L’organizzazione di iniziative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l’attività di gestione di sale di intrattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa e spaccio prodotti di interesse, anche al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio degli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- L’acquisizione, gestione, e locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica delle attività sportive e ludico ricreative.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopradette finalità.
L’Associazione intende affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e ottenere il riconoscimento dei propri fini sportivi.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di promozione Sportiva cui intende affiliarsi, Si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti affilianti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 3 – (Organi della Società)
Gli organi dell’ Associazione sono l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
ART. 4 – (I Soci)
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti più avanti specificati.
Tutti i soci :
- Se maggiorenni, hanno diritto di voto e all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali; tale diritto verrà automaticamente acquisito anche dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età
- Hanno diritto all’accesso all’Associazione, all’uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all’uso di attrezzature sociali;
- Partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali;
- Sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, o per la partecipazione a specifiche attività dell’associazione, quali a titolo meramente esemplificativo : corsi collettivi, incontri di formazione e aggiornamento, lezioni e congressi.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
Tutti i soci prestano la propria attività a titolo prevalentemente gratuito. L’Associazione, in caso di particolari necessità, potrà avvalersi di consulenti, collaboratori ovvero assumere dipendenti, anche ricorrendo ai propri soci.
ART. 5 – (Ammissione dei Soci)
Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:
- Presentare domanda di ammissione, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore;
- Pagare la quota di ammissione stabilita.
Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell’Associazione, di accettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento sociale.
La qualità di socio si intende acquisita con la presentazione della domanda di ammissione e il pagamento della quota di adesione annuale: potrà essere sospesa o respinta dal Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dalla presentazione, con provvedimento motivato.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento o la perdita della qualifica di socio ex art. 6.)
ART. 6 – (Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari)
La qualifica di socio si perde:
- Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo (per i soci atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti);
- Per morte o perdita della capacità di agire;
- Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. Prima di procedere all’esclusione del socio, devono essere contestati in forma scritta gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consente dogli facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Il socio che non rinnova la propria adesione attraverso il pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione entro trenta giorni dalla scadenza annuale perde il diritto di voto all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e alla partecipazione alle assemblee ordinaria e straordinaria .
La perdita della qualifica di socio non dà luogo a indennizzi o rimborsi di quote sociali.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente, in persona del Presidente in carica, nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
ART. 7 – (L’Assemblea)
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, rappresenta l’universalità degli associati e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per il successivo esercizio deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
La convocazione di Assemblee, oltre che da almeno la metà del Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’ Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione, con l’affissione dell’avviso di convocazione, in modo ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività associative, e contestuale pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, se posseduto, ovvero a mezzo posta elettronica, o posta ordinaria o telefax: l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, nonché l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.
In seduta ordinaria, l’Assemblea delibera in ordine a:
- Rendiconto consuntivo dell’esercizio e dell’eventuale bilancio preventivo;
- Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Approvazione di regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- Su qualsiasi altro argomento all’ODG, non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria delibera in ordine a:
- Proposte di modifica al presente statuto : il cambio delle sole denominazione sociale e/o sede legale non si considerano variazioni statutarie e sono deliberate dall’ Assemblea ordissnaria dei soci;
- Proposta di scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
- Su ogni altro argomento posto all’ODG riservatogli dalla legge o dal presente statuto.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria dell’Associazione tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione dell’assemblea, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, con esclusione della possibilità di delega ad altro socio e applicazione del principio del voto singolo.
L’assemblea ordinaria e straordinaria si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. Si procederà ad una seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, nel caso non sia soddisfatto il requisito anzidetto; in tale circostanza l’assise si intenderà validamente costituita qualunque risulti il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.
L’assemblea, in seduta ordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti e con diritto di voto, mentre in seduta straordinaria viene richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4.
Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto gli anni diciotto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio o, in sua assenza, da altro socio nominato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Il Presidente dell’Assemblea chiama un socio a fungere da segretario e può nominare due scrutatori.
Di ogni assemblea dovrà essere redatto il rispettivo verbale,firmato dal Presidente e dal Segretario.
La copia del verbale, unitamente ad eventuali propri allegati, incluso il rendiconto consuntivo, viene esposto in modo ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, per i seguenti dieci giorni, e resta comunque a disposizione dei soci, per eventuale visione, nei registri delle deliberazioni assembleari.
ART. 8 – (il Consiglio Direttivo)
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall’assemblea fra i soci di età superiore a diciotto anni. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla società.
Per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente convoca assemblea ordinaria che si tiene nell’ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica entro il mese di dicembre.
I membri eletti dall’assemblea nominano nel loro ambito il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri o il loro numero risulti comunque inferiore tre, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza Assoluta. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. Di ogni consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio di ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
ART. 9 – (Attività e Poteri del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.
Compete al Consiglio Direttivo l’amministrazione e l’organizzazione dell’ente. A titolo esemplificativo risultano compiti del Consiglio Direttivo:
- Sospendere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- Istituire sedi secondarie, operative e succursali, sul territorio nazionale, per lo svolgimento delle attività sociali;
- Adottare provvedimenti disciplinari;
- Determinare le quote associative dell’anno sociale e fissare la scadenza per il versamento;
- Determinare le tariffe dei diversi servizi a favore dei soci partecipanti;
- Approvare il programma sportivo e ricreativo dell’Associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
- Costituire le varie sezioni sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominare i direttori sportivi.
- Deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie.
- Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- Stabilire le norme per l’uso degli impianti sportivi e ricreativi del materiale tecnico;
- Decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente,dall’obbligo del versamento della quota associativa;
- Curare il buon andamento amministrativo e finanziario dell’ente;
- Aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;
- Deliberare su quanto necessario per il buon funzionamento del sodalizio.
ART. 10 – (Il Presidente)
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 11 – (Risorse Economiche)
L’Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- Quote degli associati e partecipanti;
- Contributi versati dai soci per l’utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio;
- Contributi di privati;
- Contributi dello stato, di enti di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive, svolte in forma ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Locazione di beni immobili di proprietà dell’Associazione;
- Da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 12 – (Esercizio)
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo economico-finanziario dell’esercizio sociale deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell’anno successivo, o nel maggior termine di 180 giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione e deve informare i soci, in modo chiaro e trasparente, circa la complessiva situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente.
ART. 13 – (Vincolo di Giustizia e Collegio Arbitrale)
Con l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva, l’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie degli organismi citati, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione. E’ tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’Associazione attraverso un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo di comune accordo tra i primi due nominati.
ART. 14 – (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno ¾ dei soci presenti aventi diritto di voto: in tale occasione, l’Assemblea elegge uno o più liquidatori, anche tra i non soci, precisandone i compiti ed eventuali limitazioni di poteri.
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto in primis ad associazioni aventi scopi analoghi, indi a fini sportivi o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 bn. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15 – (Completezza di Statuto)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni private non riconosciute, nonché le norme statutarie e i regolamenti del CONI e della FSN, DSA o EPS cui l’ente risulti affiliato.